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Avevamo già parlato tempo fa della nuova legge che regola i condomini, e di come è cambiato il ruolo degli amministratori. Alla luce di questa riforma, il garante della privacy ha predisposto un vademecum per fare chiarezza su quali dati personali possano essere trattati all’interno di un condominio.

Ad esempio potrebbe capitare che vengano pubblicate nelle bacheche, oltre agli elenchi di nominativi di inquilini e proprietari delle abitazioni, anche informazioni che rivelino abitudini di una famiglia che risiede nel condominio. Per tutelarvi o non incorrere in problemi, vi consiglio di leggere questa piccola guida che aiuta a farsi un’idea di quali informazioni personali possono essere trattate dall’amministratore del condominio.

Il vademecum approfondisce anche quali informazioni possono essere affisse in bacheca. Questa, come gli altri spazi condominiali devono essere utilizzati per pubblicare avvisi di carattere generale e in essi non devono mai comparire nominativi, informazioni riconducibili ad una persona( come una targa di un auto) e neppure l’elenco dei morosi.

Ogni condomino comunque ha il diritto di conoscere lo stato economico del condominio e i nominativi dei morosi in quanto l’amministratore si deve attenere al principio di trasparenza della gestione condominiale. In virtù di tale principio è anche possibile in sede di assemblea discutere dei singoli casi di inadempienza.
Come detto in precedenza non è possibile divulgare a terzi informazioni sulle spese o morosità, quindi è espressamente vietato pubblicare queste informazioni in luoghi accessibili a terzi(androni, bacheche). La riforma del condominio approvata nel 2012 prevede comunque che in caso di presenza di creditori non soddisfati, possano richiedere all’amministratore i nominativi dei morosi.

Sempre nella legge 220/2012 è previsto che le transazioni economiche del condominio avvengano su un conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. E’ facoltà di ogni condomino conoscere, a sue spese, l’elenco dei movimenti e lo stato del saldo in qualsiasi momento.

Una sezione molto interessante del vademecum è quella relativa alla video sorveglianza in ambito condominiale o per scopi personali. Viene trattato anche l’argomento dei video citofoni che possono essere a volte equiparati ai sistemi di video sorveglianza.

Il vademecum del garante della privacy è disponibile al seguente indirizzoPer maggiori chiarimenti potete collegarvi al sito www.garanteprivacy.it

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